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04.05.2012 - Anagrafe Italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)
04/05/2012
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L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che intendono risiedere all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
  • la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli si rimanda alla sezione Autoveicoli - Patente di guida).

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
  • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. 
Non devono - per contro - iscriversi all’A.I.R.E.:
  • le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione, resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio, mediante apposito modulo, entro 90 giorni dal trasferimento della residenza.
Essa comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
Al fine di facilitare ed accelerare le procedure di iscrizione si suggerisce l’esibizione (non obbligatoria) di un documento che provi l’effettivo domicilio nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette, ecc.). L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza. L'iscrizione all'A.I.R.E. é GRATUITA. Per le modalità di iscrizione (invio moduli via mail, fax, ecc.) si suggerisce di contattare l’Ufficio consolare sul cui sito di norma sono disponibili anche i moduli di richiesta bilingue.

L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino.
L'interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
- il trasferimento della propria residenza o abitazione;
- le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
- il rientro definitivo in Italia;
- la perdita della cittadinanza italiana. Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni. È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

La cancellazione dall'A.I.R.E. avviene:
  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana;
  • per trasferimento nell’A.I.R.E. di un altro Comune italiano.
ISCRIZIONE DEI CITTADINI ALL´ AIRE
Oltre ai dati anagrafici, l´ AIRE registra anche l´ indicazione relativa all´ iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza. I singoli comuni inviano i dati all´ AIRE centrale, via web-mail, utilizzando un sistema di sicurezza e un´ apposita procedura informatica, che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi. Devono iscriversi all´ AIRE i cittadini che trasferiscono la propria residenza, da un comune italiano all´ estero, per un periodo superiore all´ anno; i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita é stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana é stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza; le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all´ estero, continuando a risiedervi; i cittadini la cui residenza all´ estero é stata giudizialmente dichiarata. In tutti i casi sopra indicati, l´ iscrizione all´ Aire presuppone, comunque, la comunicazione, da parte dell´ Ufficio consolare di residenza al comune di iscrizione, dell´ esatto e completo indirizzo estero.
 
Non devono iscriversi all´ AIRE le persone che si recano all´ estero per un periodo di tempo inferiore all´ anno; i lavoratori stagionali; i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all´ estero, notificati alle Autoritá locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari; i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.
 
LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE
L´ iscrizione all´ AIRE é di norma effettuata a seguito della dichiarazione, resa dall´ interessato, all´ Ufficio consolare di residenza, attraverso la compilazione di un apposito modello. Tale modello viene trasmesso dall´ Ufficio consolare al comune italiano di ultima residenza dell´ interessato oppure,in caso di nascita e residenza continuativa all´ estero del cittadino, al comune di ultima residenza della madre, del padre o dei suoi antenati. La dichiarazione deve essere accompagnata, laddove necessario, dai relativi documenti (atto di nascita e attestazione consolare del possesso della cittadinanza). La dichiarazione di trasferimento di residenza all´ estero deve essere resa dall´ interessato all´ Ufficio consolare competente subito dopo il suo arrivo all´ estero e, comunque, entro 90 giorni dalla data dell´ espatrio. E´ , peró, sempre possibile ­ anche dopo i 90 giorni ­ recarsi presso L´ Ufficio consolare per richiedere l´ iscrizione all´ AIRE, regolarizzando, così, la propria posizione anagrafica. Per coloro che si sono trasferiti dall´ Italia all´ estero , l´ iscrizione in AIRE comporta la contestuale cancellazione dall´ Anagrafe della popolazione residente. L´ iscrizione puó essere effettuata anche d´ ufficio, nel caso di cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni dovute, ma dei quali gli Uffici consolari competenti abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso e agli accertamenti eseguiti. Il cittadino viene informato di tale iscrizione attraverso un atto amministrativo del comune, notificato all´ indirizzo estero. L’iscrizione in AIRE è contestuale alla cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente – APR - e decorre dalla data di ricezione, da parte dell’Ufficiale d’anagrafe, della dichiarazione resa dal cittadino all’Ufficio consolare. Qualora lo stesso, prima di partire, dichiari al comune di ultima residenza l’intenzione di trasferire la propria residenza all’estero, la data di iscrizione coinciderà con quella della dichiarazione al comune, a condizione che l’interessato si rechi ugualmente, entro 90 giorni, presso l’Ufficio consolare competente per rendere la dichiarazione di avvenuto trasferimento e questa dichiarazione pervenga al comune entro un anno dall’espatrio. Qualora, invece, il connazionale, non si rechi presso l’Ufficio consolare di immigrazione, verrà cancellato dall’anagrafe della popolazione residente (APR) per irreperibilità, decorso un anno dalla dichiarazione resa al comune. La Legge n. 470/88 prevede, all’art. 2, comma 1, lett. b), il trasferimento dall’AIRE di un comune all’ AIRE di un altro comune, su nuova domanda dell’interessato, a condizione che nel comune ove si richiede l’iscrizione vi siano membri del nucleo familiare già iscritti in AIRE o in A.P.R. Al riguardo deve essere precisato che, come specificato nella Circolare del Ministero dell’Interno MIACEL n. 5/93, "Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti". L’altra possibilità di trasferimento da AIRE in AIRE, concessa indirettamente dalla norma, è data dal disposto di cui all’art. 6 della Legge n. 15/92. Tale norma prevede che gli italiani residenti all’estero possano, in qualunque momento, inoltrare al Sindaco del comune di nascita, per il tramite della competente Autorità consolare, richiesta di iscrizione nelle liste elettorali dello stesso comune. Se la domanda è accolta, l’interessato deve, di conseguenza, essere iscritto nell’AIRE del medesimo comune. La decorrenza giuridica del trasferimento da AIRE in altra AIRE segue le stesse regole della richiesta di iscrizione per trasferimento della residenza all’estero.
 La cancellazione dall´ AIRE avviene per iscrizione nell´ Anagrafe della popolazione residente, a seguito di rimpatrio dall´ estero; decesso; irreperibilitá presunta; perdita della cittadinanza italiana. Iscriversi all´ AIRE e aggiornare la propria posizione (trasferimento di indirizzo o di Stato di residenza; modifiche dello stato civile, ai fini della trascrizione degli atti in Italia, quali matrimoni, nascite, divorzi, decessi, etc.) é un obbligo prescritto dalla legge istitutiva dell´ Anagrafe degli italiani residenti all´ estero. Il rispetto di tale obbligo é un dovere civico, che comporta la possibilitá di esercitare il diritto di voto all´ estero e di ottenere la carta di identitá e i certificati sia dal comune di iscrizione AIRE che dall´ Ufficio consolare di residenza. La trascrizione dell’atto di nascita per i cittadini nati e residenti all’estero deve essere effettuata, tramite l’Autorità diplomatico-consolare, presso i Registri di Stato Civile del comune di nascita o di residenza della madre o del padre, ovvero dell'avo materno o paterno. Nell’impossibilità di utilizzare i precedenti criteri, l’interessato dovrà indicare, su espresso invito dell’Autorità diplomatico consolare, un comune di sua scelta (art. 17 DPR n. 396/2000).
 
AGGIORNAMENTI Per consentire la regolare tenuta dell’AIRE, nonché usufruire dell’erogazione dei servizi consolari (assistenza ai cittadini all’estero, emissione della carta di identità e del passaporto, voto all’estero, erogazione di eventuali sussidi, assistenza nel rimpatrio, etc.), tutti gli eventi che determinano mutamenti o variazioni della propria posizione anagrafica devono essere tempestivamente comunicati dagli interessati, per sé e per i familiari conviventi di cittadinanza italiana, agli Uffici consolari competenti o ai comuni di iscrizione AIRE, qualora l’aggiornamento in questione si sia verificato in Italia. Si fa riferimento, in particolare, alle variazioni inerenti il cambio di residenza, di abitazione o di indirizzo (comunicazione da effettuare presso l’Ufficio consolare competente territorialmente entro novanta giorni dall’evento - art. 6 della Legge n. 470/1988), alle comunicazioni di Stato Civile relative alle variazioni che avvengono all’estero (presentazione degli atti in originale per il loro inoltro, dopo la traduzione e legalizzazione, al comune di iscrizione AIRE), al cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.
RIMPATRIO
Il cittadino italiano proveniente dall'estero che intende trasferirsi in Italia, dovrà presentarsi personalmente all'Ufficio di anagrafe del comune in cui vuole risiedere (eventualmente anche diverso da quello di iscrizione AIRE) e dichiarare l’indirizzo presso cui intende assumere la residenza in Italia. Concluse con esito positivo le procedure di accertamento dell’effettiva residenza all’indirizzo comunicato, il cittadino verrà contemporaneamente cancellato dall’AIRE e iscritto nell’APR del comune prescelto, a decorrere dal giorno in cui la persona legittimata si è presentata all’Ufficiale d’anagrafe per la dichiarazione di rimpatrio. Nel caso di trasferimento di interi nuclei familiari, la richiesta può essere presentata da uno qualsiasi dei componenti, purché maggiorenne. Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi esercita la potestà o la tutela. Chi effettua la dichiarazione deve conoscere i dati anagrafici e i codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare.

 
L´ ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL´ ESTERO
I cittadini residenti all´ estero e regolarmente iscritti all´ AIRE hanno diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia. Per le consultazioni amministrative, nonché per l´ elezione diretta del presidente e del consiglio regionale e per le consultazioni referendarie di carattere locale, gli elettori all´ estero ricevono una cartolina-avviso, che consente loro di poter rientrare in Italia per prendere parte al voto. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all´ Italia, gli elettori residenti nell´ U.E. ricevono un apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti “in loco” nel Paese di residenza. Gli elettori italiani residenti in Paesi non appartenenti all´ U.E. ricevono, invece, la cartolina-avviso per il rientro in Italia ai fini del voto.
 
Per il rinnovo del Parlamento italiano e per le consultazioni referendarie a carattere nazionale, é stata istituita, dalla Legge 459/2001, l´ apposita circoscrizione estero per l´ elezione di sei senatori e dodici deputati, per la quale gli elettori all´ estero possono esprimere il proprio voto per corrispondenza. In questi ultimi casi l´ elettore all´ estero riceve dall´ Ufficio consolare di residenza un plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali ed una busta affrancata recante l´ indirizzo dell´ Ufficio consolare stesso. I cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilitá o coloro che, per qualsiasi motivo, sono stati omessi dall´ elenco degli elettori all´ estero, possono comunque votare per corrispondenza, presentandosi presso gli Uffici consolari competenti per residenza, entro l´ undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni, per domandare di essere reiscritti all´ AIRE e poter esercitare così il diritto di voto per corrispondenza. A tal fine l´ Ufficio consolare deve richiedere,entro 24 ore, al Comune che ha effettuato la cancellazione o che dovrebbe iscrivere il cittadino omesso dall´ elenco elettori, la dichiarazione che attesti la mancanza di impedimenti al godimento del diritto elettorale attivo.
 
REGIME FISCALE L’Agenzia delle Entrate è competente in materia di regime fiscale. La stessa ha messo a disposizione, per i residenti all’estero, un apposito canale di contatto per l’attività di assistenza e informazione. E’ possibile telefonare dall’estero al numero 003906-96668933 (costo a carico del chiamante) o richiedere informazioni via e-mail. Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it Home – Contatti – Contatta l’Agenzia, è possibile trovare le informazioni riguardanti i canali di contatto con l’Agenzia. Sul sito è inoltre disponibile una dettagliata Guida fiscale per la dichiarazione dei redditi dei residenti all’estero aggiornata,  della quale si riassumono le informazioni oggetto dei quesiti più frequenti. Principali imposte italiane per i non residenti Sono considerati non residenti, ai fini delle imposte sui redditi, coloro che non sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili) e che, ai sensi del Codice Civile, non hanno nello Stato italiano né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale). Nel caso in cui manchi una sola di queste due condizioni, i contribuenti interessati sono considerati residenti. Non sono considerati residenti i cittadini che hanno provveduto alla regolare iscrizione, laddove prevista, nell’AIRE del comune italiano di ultima residenza. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 10 della Legge finanziaria per il 1999 n. 448/1988, volta a contrastare la fittizia emigrazione all’estero per finalità tributarie delle persone fisiche, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 (G.U. n. 107 del 10 maggio 1999). Tali cittadini, nel caso in cui siano effettivamente residenti dove hanno indicato, dovranno fornire prova del reale trasferimento all’estero (eventuale dimora abituale anche dell’intero nucleo familiare, frequenza dei figli presso istituti scolastici, rapporto di lavoro continuativo…) dimostrando che in Italia non hanno né la dimora abituale, né il complesso dei rapporti riguardanti sia gli affari che gli interessi economici, familiari e sociali. I non residenti che hanno prodotto reddito o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza. Tali Convenzioni individuano quale dei due Stati eserciti la potestà impositiva nei confronti del soggetto che abbia maturato redditi nell’altro. L’elenco dei Paesi con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni per evitare la doppia imposizione è consultabile sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. Chiunque possieda redditi imponibili prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararli all’Agenzia delle Entrate utilizzando il Modello Unico, salvo i casi di esclusione espressamente previsti. Ogni anno viene approvato un apposito modello Unico Persone Fisiche che, unitamente alle istruzioni per la compilazione, può essere prelevato anche dal sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it. I non residenti che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dall’Italia, possono consegnarla agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e agli intermediari autorizzati (CAF). La stessa può essere inviata anche dall’estero per raccomandata o con altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. Sulla busta da indirizzare all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Venezia – Via Giorgio De Marchi, 16 – CAP 30175 Marghera (VE) – Italia, deve essere indicato il cognome, il nome, il codice fiscale e la dicitura “Contiene dichiarazione Modello Unico (anno) persone Fisiche”. E’ previsto anche l’inoltro tramite internet, previa richiesta via Web al sito www.agenziaentrate.gov.it.



IRPEF I non residenti sono tenuti a pagare l’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) esclusivamente per i redditi conseguiti in Italia. A tal fine si considerano prodotti in Italia e quindi soggetti ad imposizione da parte dello Stato italiano – salvo quanto previsto dalle Convezioni internazionali circa le doppie imposizioni – i redditi derivanti da:• attività di lavoro dipendente; • attività di lavoro autonoma, d’impresa, etc; • pensioni e assegni assimilati; • fabbricati e terreni ubicati in Italia; • redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze). L’IRPEF sugli immobili è dovuta per il reddito derivante da terreni e/o fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento. Ai sensi della normativa italiana, i redditi di terreni e fabbricati ubicati nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia anche se posseduti da contribuenti non residenti. Se il contribuente risiede in un Paese con il quale è stata stipulata una Convenzione, potrà certamente fruire delle misure previste dalla stessa per evitare la doppia imposizione. Un contribuente non residente, proprietario di un immobile ad uso abitativo in Italia, non può usufruire della deduzione IRPEF prevista per l’abitazione principale, poiché questa è concessa solo se l’unità immobiliare è effettivamente adibita ad abitazione principale ed il contribuente vi dimora abitualmente.


I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Per il trattamento di stipendi e pensioni è necessario consultare le singole Convenzioni che sono reperibili nel sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it) nella sezione Fiscalità internazionale”. In particolare, per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati, ono soggetti a imposizione (e quindi all’obbligo di dichiarazione) i redditi: – percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale non è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni;percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi sia in Italia che nello Stato estero; – percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi solo in Italia. Nelle prime due ipotesi il contribuente ha diritto, nel proprio Paese di residenza fiscale, al rimborso delle imposte pagate in Italia. Per quanto riguarda invece, gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le Convenzioni (es. Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni: • il lavoratore residente all’estero presta la sua attività in Italia per menodi 183 giorni; • le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all’estero; • l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia. In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.


ASSISTENZA SANITARIA ALL’ESTERO Per quanto concerne l’assistenza sanitaria ai cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero, si consiglia di visitare il sito del Ministero della Salute www.salute.gov.it dal quale sono state estratte le indicazioni, accessibili anche dal seguente collegamento: /Consolato_Detroit/Archivio_News/assistenza.htm


TRATTAMENTO PREVIDENZIALE Per quanto concerne la tutela del lavoratore all’estero si deve far riferimento al sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it. Si riassumono di seguito alcune linee guida dettate dalla normativa vigente. Per i lavoratori che si spostano nell’ambito di Paesi membri dell’Unione Europea o aderenti all’area SEE (Spazio Economico Europeo), le regole per l’assicurazione sociale dei lavoratori sono dettate dai Regolamenti comunitari. La materia è disciplinata in ambito UE dai seguenti due Regolamenti:  Regolamento n. 1408/71 che, a decorrere da 1° maggio 2010, è stato sostituto dal Regolamento n. 883/2004 (GUUE L. n. 200 del 7 giugno 2004) come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009 (GUUE L. n. 284 del 30 ottobre 2009);  Regolamento n. 574/72, che a decorrere da 1° maggio 2010 è stato sostituito dal Regolamento n. 987 del 16 settembre 2009 (GUUE L. n. 284 del 30 ottobre 2009). Per coloro che svolgono la loro attività in Paesi non aderenti all’UE, la disciplina è regolata da convenzioni bilaterali, stipulate tra gli enti previdenziali dei Paesi interessati o, in mancanza di convenzioni, dal D.L. n. 317/1987 che ha introdotto, la tutela previdenziale e assistenziale per i lavoratori occupati in Paesi con i quali non siano state stipulate convenzioni bilaterali. Ai lavoratori dipendenti si applicano i seguenti principi:  il «principio di territorialità », in base al quale il lavoratore deve essere assicurato nel Paese in cui svolge la propria attività lavorativa;  il lavoratore è soggetto alla legislazione sociale di un solo Stato membro per volta. Tale principio vale per tutti i lavoratori a cui si applicano le disposizioni comunitarie, indipendentemente dal numero di stati in cui esercitano la propria attività. In deroga ai principi precedenti, è consentito mantenere il regime previdenziale del Paese di provenienza in caso di attività lavorativa all’estero per un periodo limitato. In tale caso si fa ricorso all’istituto del «distacco». Dal 1° maggio 2010 sono entrate in vigore nuove disposizioni in materia di distacchi e di legislazione applicabili ai lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione Europea, consultabili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per ulteriori informazioni i recapiti sono i seguenti :
 
telefono : 313 963 8560
fax  : 313 963 8180
posta : 535 Griswold Street
           Buhl Building, Suite # 1840
           Detroit, MI 48226
 
 

 
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